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vai al contenuto corso per la preparazione dei praticanti avvocati all’esame di abilitazione 2012 avevamo già segnalato in questo precedente articolo l’importanza di giungere all’esame di abilitazione alla professione forense con una valida preparazione teroico-pratica. nel ribadire tutti i consigli e le considerazioni a suo tempo effettuate, ci piace segnalare il corso per la preparazione agli esami di avvocato in cui l’ avv. valerio sangiovanni – prezioso collaboratore di – è uno dei due docenti, insieme all’avv. francesco carlo milanesi . essenzialmente il corso ha un carattere pratico, come è giusto che sia – infatti la preparazione teorica è normale che ciascun candidato la curi personalemte – e prevede l’insegnamento della tecnica redazionale di pareri ed atti, nonché concrete esercitazioni. detto corso si terrà a milano nelle date del 19 e 26 settembre ; 3, 10, 17, 24 e 31 ottobre ; 7, 14, 21 e 28 novembre 2012 (tutti i mercoledì sera dalle 19.00 alle 21.00) presso aula pastori – sede cidis via s. sofia 9, mm crocetta. per qualunque informazione e per le iscrizioni è possibile omviare una email all’indirizzo valerio.sangiovanni@libero.it(oppure telefonare al 349 / 64 65 142. di seguito, e per ulteriori informazioni, è possibile scaricare la locandina del corso. locandina corso avvocati 2012 annunci avv. gerlando gibilaro attualità lascia un commento 5 aprile 2012 1 minute rimborso del prestito obbligazionario e conflitto tra obbligazionisti pubblichiamo, per gentile concessione dell’autore avv. valerio sangiovanni e dell’editore giuffrè , questa completa ed accurata analisi che, come si evince dal titolo del presente articolo, tratta del rimborso del prestito obbligazionario e delle successive dinamiche attinenti al possibile conflitto tra gli obbligazionisti. l’analisi trae spunto dalla sentenza del tribunale di mantova – 15 novembre 2010 (ord.) – g.u. de simone l.a. c. rappresentante comune degli obbligazionisti di c. s.p.a. e c. s.p.a. la nomina del rappresentante comune degli obbligazionisti non è prevista dall’art. 2417 c.c. come indispensabile per il funzionamento dell’assemblea degli obbligazionisti, ma è rimessa alla discrezionalità degli obbligazionisti, che possono nominarlo in qualsiasi momento o chiederne la nomina al presidente del tribunale. l’assenza del rappresentante comune non comporta necessariamente una non adeguata informativa dell’assemblea degli obbligazionisti e un’insufficiente tutela dell’interesse comune degli obbligazionisti, in quanto l’informativa può essere esercitata comunque direttamente dagli obbligazionisti medesimi. il tribunale di mantova si occupa del possibile conflitto, emerso in sede di assemblea degli obbligazionisti, fra gli obbligazionisti che vogliono il rimborso del prestito alla scadenza originariamente prevista e quelli che intendono invece prorogarlo. la fattispecie trattata dal tribunale mantovano evidenzia tutta la rilevanza del contrasto fra due gruppi di soggetti portatori di interessi contrastanti: gli uni desiderosi di rientrare immediatamente nella disponibilità dei fondi dati alla società, gli altri preoccupati di assicurare la continuazione dell’attività sociale. la soluzione del tribunale di mantova è in favore degli obbligazionisti di maggioranza e dell’interesse sociale, non essendosi realizzata — nell’iter decisionale degli obbligazionisti — alcuna violazione di legge e dovendo dunque prevalere il principio maggioritario. nell’articolo che segue l’avv. sangiovanni ha trattato i seguenti temi: 1. l’emissione di obbligazioni societarie e gli articolati interessi in gioco. 2. l’assemblea degli obbligazionisti e la proroga del prestito. 3. la possibile impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea degli obbligazionisti. 4. l’irrilevanza della mancata nomina del rappresentante comune degli obbligazionisti. 5. l’informazione degli obbligazionisti. ringraziando ancora una volta l’avv. sangiovanni e la giuffrè, vi auguriamo buona lettura. rimborso prestito obbligazionario (giur mer 2011) http://www.scribd.com/embeds/75212009/content?start_page=1&view_mode=list&access_key=key-2l51d2f8lofqibcpvxgo (function() { var scribd = document.createelement(“script”); scribd.type = “text/javascript”; scribd.async = true; scribd.src = “ http://www.scribd.com/javascripts/embed_code/inject.js” ;; var s = document.getelementsbytagname(“script”)[0]; s.parentnode.insertbefore(scribd, s); })(); avv. gerlando gibilaro diritto societario 2 commenti 9 dicembre 2011 2 minutes i primi dati statistici sulla mediazione civile la fonte è il ministero della giustizia, i dati sono relativi al periodo 21 marzo – 30 settembre, in pratica poco più di sei mesi nei quali è stato applicato l’istituto della mediazione (o mediaconciliazione come è stata battezzata da più parti). 33.808 i procedimenti iscritti. 19.388 quelli definiti, nel senso che l’iter procedimentale previsto della mediazione si è concluso (a prescindere dal risultato). su tali 19.388 procedimenti definiti, nel 69,38% (ovvero circa 13.451 ) la mediazione non è cioè andata a buon fine in quanto una della parti non si è presentata. su tali 19.388 procedimenti definiti, nel 30,62% dei casi (ovvero circa 5.936 ) le parti si sono presentate. su questo 30,62% di casi in cui la parte si è presentata (come detto circa 5.936 casi ) il 52% è andato a buon fine (ovvero 3.086 casi circa). per cui su 33.808 procedimenti, quelli che hanno visto un successo dell’istituto sono stati 3.086 (circa il 9%). dati piuttosto impietosi. sarebbe interessante conoscere anche il giro di affari che si è creato attorno alle società e gli enti che gestiscono la mediazione comparato con il risparmio sui procedimenti che, loro malgrado, dovranno proseguire con il realtivo giudizio di merito. nel marzo 2012 (è fallito l’introduzione per il gennaio 2012) dovrebero entrare anche le altre due grosse materie: condominio e risarcimento danni da incidente stradale. teniamo a mente che la corte costituzionale e la corte di giustizia europea (la causa relativa è stata introdotta la scorsa settimana) dovranno pronunciarsi sulla legittimità della mediazione così come introdotta nel nostro paese. (foto by julesreyes ) avv. gerlando gibilaro attualità 7 commenti 18 novembre 2011 1 minute la camera civile di palermo. incontro studio sulla tutela dell'incapace interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno. la camera civile di palermo , aderente all’unione nazionale delle camere civili, ha inaugurato il proprio sito istituzionale, dove verranno pubblicati articoli, news, e comunicati rivolti non solo alla classe forense ed agli operatori di giustizia, ma – secondo lo spirito che anima la camera civile – anche a beneficio dell’intera società civile. nella qualità di segretario della camera civile di palermo, in accordo con il neo presidente avv. pietro manzella, abbiamo voluto dare una impronta dinamica al sito della camera civile, facile da consultare e da utilizzare anche come un vero e proprio strumento professionale. a tal riguardo tengo veramente a ringraziare andrea borruso , che ha curato con generosità, amicizia e passione tutte le fasi di realizzazione del sito, che prossimamente sarà ulteriormente implementato. vogliamo, inoltre, segnalare che il 18 ottobre 2011, alle ore 15:00, presso l’auditorium c.e.i.- gonzaga, a palermo via pier santi mattarella n. 38 , si terrà l’incontro di studio organizzato proprio dalla camera civile di palermo – per il quale il consiglio dell’ordine degli avvocati di palermo riconoscerà n. 3 crediti formativi – sul tema: tutela dell’incapace interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno per iscriversi all’evento è possibile effettuare la registrazione online presso il sito compilando l’apposita scheda. la tematica, di particolare attualità, è per altro stata oggetto di due lettere aperte del presidente della camera civile avv. pietro manzella. la prima, inviata al direttore provinciale dell’inps di palermo , volta a sollecita